Art. 4

[1]parlamentare per il Mezzogiorno

[2]Una Commissione parlamentare permanente, composta da 15 senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, esercita i poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.(1) La Commissione esprime altresi' pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali.(2) A richiesta della Commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle Amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La Commissione puo' convocare il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni.(3)

[3](1) Art. 2, c. 1, L. n. 183/1976

[4](2) Idem, c. 2°

[5](3) Idem, c. 3°

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art4 · fonte su Normattiva