Art. 40
[1]comuni
[2]Gli enti collegati di cui al precedente articolo provvedono altresi' a:
- a)prestare alle Regioni meridionali, consulenza ed assistenza tecnica ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo;(1)
- b)svolgere le attivita' necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico-sociale e territoriale delle Regioni meridionali, ai sensi dell'art. 46, commi terzo e quarto;(2)
- c)effettuare l'elaborazione progettuale e tecnica dei progetti speciali la cui predisposizione spetta alle Regioni meridionali o al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 47;(3)
- d)fornire al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno gli elementi di competenza ai fini del preventivo accertamento di conformita' di cui all'art. 72, terzo comma;(4)
- e)attuare il programma quadriennale di assistenza tecnica e formazione, di cui all'art. 145.
[3](1) Art. 4, c. 1° e 2°, L. n. 183/1976
[4](2) Idem, c. 3° e 4°
[5](3) Art. 8, c. 3°, L. n. 183/1976
[7](5) Art. 19, c. 5° e 6°, L. n. 675/1977
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva