Art. 42

[1]per il finanziamento a medio termine

[2]Al finanziamento a medio termine delle iniziative industriali nei territori di cui all'art. 1, provvedono, con le modalita' previste dalle norme del presente Testo Unico, l'istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), il Credito industriale sardo (CIS), disciplinati dalla legge 11 aprile 1953, n. 298 e successive modificazioni, e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.(1) Al finanziamento a medio termine a favore di imprese commerciali, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e della legge 10 ottobre 1975 n. 517, provvedono, nei territori di cui all'art. 1, l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, nonche' gli istituti di credito esercenti il credito a medio termine, autorizzati ad operare con il Mediocredito centrale.(2)

[3](1) Art. 12, c. 1°, L. n. 717/1965

[4](2) Art. 1, L. n. 1016/1960

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art42 · fonte su Normattiva