Art. 89
[1]' per la concessione dei mutui
[2]I fondi di cui agli articoli 86, 88, 94 e 97 sono destinati alla concessione di mutui a favore di iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'art. 1, sulla base dei criteri, delle procedure e delle modalita' previste, per tali iniziative, dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.(1) Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente e' fissato ai sensi dell'art. 63, primo comma.(2) Limitatamente ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi della legge 1 febbraio 1965, n. 60, una quota di tale tasso nella misura dell'1,50% in ragione di anno e trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonche' del rischio, che resta a totale carico degli Istituti medesimi.(3) La rimanente quota e' attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per le finalita' di cui all'art. 63, limitatamente alle obbligazioni emesse dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS.(4) Ai fondi di rotazione di cui all'articolo precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai fondi di rotazione costituiti presso gli Istituti di credito meridionali in base alla legge 12 febbraio 1955, n. 38 e successive integrazioni.(5)
[3](1) Art. 28, c. 4°, D.P.R. n. 902/1976
[5](4) Idem, c. 5°
[6](5) Art. 1, u.c., L. n. 60/1965
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva