Art. 54

[1]Agevolazioni fiscali ai Consorzi

[2]Ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno dallo articolo 22.(1) L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonche' i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.(2)

[3](1) Art. 5, L. n. 1462/1962; art. 6, c. 1°, lett. c) e art. 24, D.P.R. n. 601/1973

[4](2) Art. 24, c. 2°, D.P.R. n. 601/1973

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art54 · fonte su Normattiva