Art. 55
[1]delle infrastrutture nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale
[2]Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i Consorzi di cui all'art. 50 del presente Testo Unico, possono avvalersi di consorzi di imprese, o di singole imprese, ivi comprese quelle beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente Testo Unico, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure, salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.(1)
[3](1) Art. 12, n.c., L. n. 183/1976
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva