Art. 64
[1]del tasso di riferimento
[2]Il tasso di riferimento e' determinato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.(1) Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera' automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli Istituti di credito a medio termine.(2) Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.(3) Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone considerate dal D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.(4) Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'articolo 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.(5)
[3](1) Art. 20, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976
[4](2) Idem, c. 2°
[5](3) Idem, c. 3°
[6](4) Idem, c. 4°
[7](5) Idem, c. 5°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva