Art. 20

[1]di attivita'

[2]La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980.(1) Alla data di cessazione della Cassa per il Mezzogiorno o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 29, secondo comma, in materia di prestiti esteri.(2)

[3](1) Art. 2, L. n. 717/1965

[4](2) Art. 29, L. n. 646/1950; art. 22, L. n. 298/1953

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art20 · fonte su Normattiva