Art. 20
[1]di attivita'
[2]La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980.(1) Alla data di cessazione della Cassa per il Mezzogiorno o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 29, secondo comma, in materia di prestiti esteri.(2)
[3](1) Art. 2, L. n. 717/1965
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva