Art. 7
[1]attribuzioni delle Regioni meridionali
[2]Le Regioni meridionali esercitano ai sensi del presente testo unico le seguenti attribuzioni:
- 1)effettuano gli interventi di cui agli articoli 43, 44 e 45;
- 2)predispongono i progetti speciali previsti dall'art. 47;
- 3)eleggono i rappresentanti chiamati a far parte del Comitato di cui all'art. 8;
- 4)((PUNTO SOPPRESSO DAL D.L. 21 LUGLIO 1978, N. 383, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 480));
- 5)effettuano, ai sensi dell'art. 139, il passaggio delle opere realizzate e collaudate dalla Cassa;
- 6)delimitano le zone che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, riconosce particolarmente depresse ai sensi del quinto comma dell'art. 69;
- 7)esprimono, ai sensi del primo comma dell'art. 74, parere al CIPI in ordine alla individuazione delle infrastrutture da attuare in connessione con iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi;
- 8)possono partecipare al fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito dello ENAPI, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69;
- 9)possono esprimere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71 parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla domanda di credito agevolato e/o di contributo per la realizzazione di iniziative industriali.
Testo vigente dal 26 agosto 1978, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva