Art. 75
[1]del parere di conformita' e controlli degli Istituti di credito
[2]Il parere di conformita' di cui all'art. 72 costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste dal presente Testo Unico a favore delle iniziative che si realizzano nei territori di cui all'art. 1.(1) Agli istituti di credito che hanno deliberato il finanziamento ai sensi dell'art. 71, quarto comma spetta, dopo l'emissione del parere di conformita', o decorso il termine di cui all'art. 72, primo comma, di assicurare, sulla base delle direttive di cui all'art. 62, che per la durata del mutuo l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.
[3](1) Art. 10, c. 7°, L. n. 853/1971
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva