Art. 78
[1]del capitale investito
[2]Gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nei territori di cui all'art. 1, da valutare per la concessione del credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformita' della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario.(1) Il relativo accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e delle scritture della contabilita' delle imprese all'inizio della realizzazione del programma di investimento oggetto del credito agevolato.(2)
[3](1) Art. 17, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976
[4](2) Idem, c. 2°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva