Art. 151
[1]delle agevolazioni nel settore industriale e relative norme transitorie
[2]A decorrere dal 9 maggio 1976 alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'art. 69 del presente Testo Unico.(1) Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla data del 9 novembre 1976 si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse ed a quelli in conto capitale. A decorrere da tale data si applicano le disposizioni dell'art. 69 relativamente al contributo in conto capitale e le disposizioni dell'art. 63, e seguenti relativamente al credito agevolato.(2) Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformita' ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717, e la legge 6 ottobre 1971, n. 853, prima del 9 maggio 1976, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformita' e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro per il tesoro.(3) Il parere di conformita' rilasciato alle imprese industriali prima del 9 maggio 1976 e quello rilasciato alle iniziative di cui al secondo comma nel periodo compreso tra tale data e il 9 novembre 1976, decadono automaticamente se entro 24 mesi decorrenti rispettivamente dalle predette date la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari, pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. In tal caso le agevolazioni concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Casse per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale.(4) Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformita', gia' rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi e da aggiornamenti tecnologici, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo; per le variazioni di spesa derivanti da impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui all'art. 69.(5) Per le iniziative industriali che alla data del 9 maggio 1976 hanno ottenuto il parere di conformita' ma nessun provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, e' data facolta' di optare per il contributo di cui all'art. 69, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di 6 mesi dalla predetta data.(6)
[3](1) Art. 18, c. 1°, L. n. 183/1976
[5](3) Art. 18, c. 3°, L. n. 183/1976
[6](4) Idem, c. 4°
[7](5) Idem, c. 5°
[8](6) Idem, c. 6°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva