Art. 87

[1]agli Istituti di credito meridionali di somme rivenienti da prestiti obbligazionari

[2]Gli istituti speciali meridionali di credito a medio termine sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti dai prestiti obbligazionari emessi successivamente ed alle condizioni di cui al decreto del Ministro per il Tesoro in data 16 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1974, n. 274, anche per le operazioni di credito industriale stipulate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo e comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1974.(1)

[3](1) Art. 13/bis, D.L. n. 377/1975, conv. con modif. L. n. 493/1975

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art87 · fonte su Normattiva