Art. 95
[1]della Cassa per il Mezzogiorno all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS
[2]La Cassa per il Mezzogiorno, per il migliore raggiungimento delle sue finalita' istituzionali in materia di finanziamenti industriali, e' autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del primo comma dell'art. 158, nonche' altre somme a dette finalita' destinate nel quadro del programma quinquennale di cui all'articolo 2, nella misura che sara' fissata dal, CIPI per partecipare:(1)
- a)agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale per finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;
- b)alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. (1) Art. 19, L. n. 298/1953; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva