Art. 123

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[1](Art. 2, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Il concorso per la nomina del personale insegnante e' bandito ogni due anni, dal Regio provveditore agli studi o dai Comuni, per le scuole da essi rispettivamente amministrate, non piu' tardi del mese di aprile.

[3]Se, trascorso il termine, il Comune non ha bandito il concorso, vi si sostituisce il Regio provveditore agli studi entro il maggio.

[4]Il concorso e' bandito per posti maschili, femminili e misti di insegnante straordinario. Quello bandito dai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, e si siano avvalsi delle facolta' di cui all'art. 139, e' indetto per posti di insegnante in soprannumero.

[5]Per essere ammessi al concorso i candidati devono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella D.

[6]Il termine di presentazione della domanda e dei documenti di rito non soggetti a valutazione scade il 31 maggio. Nei casi in cui la pubblicazione del bando sia ritardata, la scadenza deve essere fissata a non meno di 30 giorni dalla data del bando.

[7]Entro il 31 luglio devono, in ogni caso, essere esibiti il diploma di abilitazione e gli altri titoli soggetti a valutazione.

[8]I certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella annessa tabella D.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art123 · fonte su Normattiva