Art. 123
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[1](Art. 2, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Il concorso per la nomina del personale insegnante e' bandito ogni due anni, dal Regio provveditore agli studi o dai Comuni, per le scuole da essi rispettivamente amministrate, non piu' tardi del mese di aprile.
[3]Se, trascorso il termine, il Comune non ha bandito il concorso, vi si sostituisce il Regio provveditore agli studi entro il maggio.
[4]Il concorso e' bandito per posti maschili, femminili e misti di insegnante straordinario. Quello bandito dai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, e si siano avvalsi delle facolta' di cui all'art. 139, e' indetto per posti di insegnante in soprannumero.
[5]Per essere ammessi al concorso i candidati devono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella D.
[6]Il termine di presentazione della domanda e dei documenti di rito non soggetti a valutazione scade il 31 maggio. Nei casi in cui la pubblicazione del bando sia ritardata, la scadenza deve essere fissata a non meno di 30 giorni dalla data del bando.
[7]Entro il 31 luglio devono, in ogni caso, essere esibiti il diploma di abilitazione e gli altri titoli soggetti a valutazione.
[8]I certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella annessa tabella D.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva