Art. 123
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[1](Art. 2, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]((Il concorso e' indetto per posti di insegnante straordinario ogni due anni dal Provveditore con avviso pubblicato nel mese di febbraio: il termine di presentazione della domanda e dei documenti scade il 31 marzo.
[3]I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, bandiscono il concorso per posti d'insegnante straordinario; quelli, che si siano avvalsi della facolta' di cui all'art. 139, lo bandiscono per posti d'insegnante in soprannumero. In ogni caso, il numero dei posti e' determinato in relazione alle vacanze verificatesi nei tre anni precedenti. Quando i tre quarti dei vincitori del precedente concorso abbiano ottenuto la nomina, il Comune apre un nuovo concorsi con le stesse modalita', tenendo conto, nella previsione dei posti, del numero dei vincitori del precedente concorso ancora in attesa di nomina.
[4]Se il Comune, quando siasi verificata la condizione di cui al comma precedente, non bandisce il concorso, vi si sostituisce il Provveditore entro il termine di un mese dal giorno della accertata inadempienza.
[5]In ogni caso, tra la data di pubblicazione dell'avviso di concorso ed il termine per la presentazione della domanda e dei documenti debbono trascorrere non meno di trenta giorni.
[6]Per essere ammessi al concorso i candidati debbono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella D. 1 certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella stessa tabella)).
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 28 febbraio 1927 · versione 5 su Normattiva