Art. 129
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[1](Art. 8, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Le graduatorie di concorso sono approvate dal Regio provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico.
[3]Nel procedere a tale approvazione il Regio provveditore rettifica le graduatorie, di ufficio o su reclami eventualmente pervenutigli.
[4]Le graduatorie hanno efficacia per un biennio e per tutti i posti che si rendano vacanti dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso e' bandito fino al 31 luglio dell'anno in cui la graduatoria cessa di aver vigore.
[5]Con le graduatorie stesse debbono essere coperti anche i posti resisi vacanti anteriormente al 1° agosto, quando ai medesimi non siasi potuto provvedere con le graduatorie del concorso precedente.
[6]Se con la graduatoria di concorso non si possono coprire tutti i posti, si provvede, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento, con nomine di concorrenti che siano compresi nelle graduatorie di concorsi banditi da altri Regi Provveditorati e ne facciano domanda.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 19 febbraio 1927 · versione 0 su Normattiva