Art. 129
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[1](Art. 8, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Le graduatorie di concorso sono approvate dal Regio provveditore agli studi, ((...)).
[3]Nel procedere a tale approvazione il Regio provveditore rettifica le graduatorie, di ufficio o su reclami eventualmente pervenutigli.
[4]Le graduatorie hanno efficacia per un biennio e per tutti i posti che si rendano vacanti dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso e' bandito fino al 31 luglio dell'anno in cui la graduatoria cessa di aver vigore.
[5]Con le graduatorie stesse debbono essere coperti anche i posti resisi vacanti anteriormente al 1° agosto, quando ai medesimi non siasi potuto provvedere con le graduatorie del concorso precedente. ((Quando al 31 dicembre del secondo anno di validita' della graduatoria siano stati nominati a posti vacanti nella regione meno di un terzo di vincitori del concorso, il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, puo' chiedere al Ministro che la validita' della graduatoria sia prorogata di un biennio. L'accoglimento della richiesta importa che per il biennio di proroga non si bandisca altro concorso)).
[6]Se con la graduatoria di concorso non si possono coprire tutti i posti, si provvede, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento, con nomine di concorrenti che siano compresi nelle graduatorie di concorsi banditi da altri Regi Provveditorati e ne facciano domanda. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 66
8Il Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 66 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di sospendere con suo motivato decreto, quando ne ravvisi l'opportunita', l'applicazione in alcuni dei Regi provveditorati agli studi del Regno delle disposizioni dell'art. 129, quinto comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432".
Testo vigente dal 28 febbraio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 9 su Normattiva