Art. 132
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[1](Art. 11, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]I ruoli dei maestri dipendenti dal Regio Provveditorato sono distinti in tre categorie secondo la natura dei posti: maschili, femminili e misti. Da una categoria di ruolo all'altra non e' ammesso il passaggio per trasferimento. E' tuttavia consentito ai maestri compresi nel ruolo di scuole miste il passaggio nel ruolo maschile, e alle maestre iscritte nel ruolo stesso il passaggio nel ruolo delle scuole femminili.
[3]Ciascuna categoria di ruolo e' divisa in due gradi: maestri straordinari e maestri ordinari. Quest'ultimo grado e' distinto in classi secondo la misura dello stipendio.
[4]I ruoli devono essere pubblicati entro il 15 settembre.
[5]Viene formato, a parte, secondo le norme del regolamento, un ruolo d'onore, comprendente non piu' del decimo dei maestri ordinari.
[6]Le disposizioni precedenti si applicano ai Comuni che amministrano direttamente le scuole; ma essi, osservate in ogni caso le disposizioni dei precedenti commi 3° e 4°, hanno facolta' di disciplinare in modo diverso con apposite norme regolamentari la carriera dei maestri, purche' assegnino a questi stipendi iniziali e aumenti superiori di un decimo almeno a quelli legali.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva