Art. 132
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[1](Art. 11, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]((I ruoli dei maestri dipendenti dai Regi Provveditorati sono distinti in due gradi: di maestri straordinari e di maestri ordinari. Quest'ultimo grado e' distinto in classi secondo la misura dello stipendio.
[3]I ruoli sono pubblicati entro il mese di dicembre di ciascun anno, con la situazione dei maestri al 1° ottobre precedente)).
[4]Le disposizioni precedenti si applicano ai Comuni che amministrano direttamente le scuole; ((i quali)), osservate in ogni caso le disposizioni dei precedenti commi 3° e 4°, hanno facolta' di disciplinare in modo diverso con apposite norme regolamentari la carriera dei maestri, purche' assegnino a questi stipendi iniziali e aumenti superiori di un decimo almeno a quelli legali.
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva