Art. 138

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[1](Art. 23, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Alla continuita' dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi dal direttore nei casi di assenza non superiore ai 10 giorni, dall'ispettore negli altri casi.

[3]I supplenti per assenze superiori ai 10 giorni sono scelti in elenchi, formati per circoscrizione scolastica, tra coloro che ne fanno domanda all'ispettore non piu' tardi del settembre e che risiedono in uno dei Comuni della circoscrizione. Le domande sono elencate nell'ordine di arrivo, con precedenza a quelle di persone che provino di essere iscritte in graduatorie di concorso ancora valide.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art138 · fonte su Normattiva