Art. 138
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[1](Art. 23, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]((Alla continuita' dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi a norma del regolamento)).
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva