Art. 138

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[1](Art. 23, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]((Alla continuita' dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi a norma del regolamento)).

Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art138 · fonte su Normattiva