Art. 143
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[1](Art. 17, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Il maestro trasferito a norma dell'articolo precedente non perde i diritti acquisiti, anche se si trova nel triennio di prova. Salvo che vi si oppongano esigenze di servizio, deve essere accolta la domanda dell'insegnante, che abbia espresso il desiderio di trasferirsi nella localita' di nascita o di residenza della famiglia o ad essa vicina, quando a tale sede non aspirino anche altri insegnanti, applicandosi in tal caso l'art. 145.
[3]Mediante questi trasferimenti puo' coprirsi fino ad un quinto dei posti vacanti al 31 luglio.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva