Art. 143
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[1](Art. 17, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Il maestro trasferito a norma dell'articolo precedente non perde i diritti acquisiti, anche se si trova nel triennio di prova. Salvo che vi si oppongano esigenze di servizio, deve essere accolta la domanda dell'insegnante, che abbia espresso il desiderio di trasferirsi nella localita' di nascita o di residenza della famiglia o ad essa vicina, quando a tale sede non aspirino anche altri insegnanti, applicandosi in tal caso l'art. 145.
[3]((Per i trasferimenti di cui al comma precedente viene riservato un quinto dei posti vacanti)).
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva