Art. 167
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[1](Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]L'obbligo scolastico si adempie con la frequenza, cui si e' tenuti fino al 14° anno di eta', delle scuole diurne o serali esistenti nel Comune, nel quale l'obbligato e' domiciliato o residente.
[3]Con decreto Reale sara' determinato, con le torme di esercitazione per gli scolari fuori corso; il grado di scuola che i Comuni sono tenuti a mantenere a seconda del numero degli obbligati e della capacita' finanziaria del bilancio comunale.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva