Art. 167
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[1](Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]((L'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari classificate, provvisorie o sussidiate, esistenti nella localita' in cui l'obbligato e' domiciliato o residente.
[3]Qualora, con la frequenza delle scuole di cui al comma precedente, il fanciullo non abbia raggiunto il 14° anno, per tutto il tempo fino al compimento dell'eta' dell'obbligo e' tenuto a frequentare corsi, esercitazioni e simili di istruzione elementare, tenuti nella localita', a istituzioni di educazione e di cultura. In mancanza, e' consentito all'obbligato di continuare a frequentare l'ultima classe elementare esistente fino al raggiungimento del 14° anno)).
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva