Art. 174
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[1](Art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]Agli effetti dell'articolo precedente sara' istituita una scuola per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi il cui ordinamento sara' stabilito per decreto Reale.
[3]I posti necessari al funzionamento della scuola di metodo per la preparazione dei maestri dei sordomuti presso il Regio istituto dei sordomuti di Milano continueranno ad essere conferiti mediante incarico con la retribuzione prevista nella tabella annessa F.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 10 febbraio 1926 · versione 0 su Normattiva