Art. 174
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[1](Art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]Agli effetti dell'articolo precedente sara' istituita una scuola per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi il cui ordinamento sara' stabilito per decreto Reale. 3
[3]I posti necessari al funzionamento della scuola di metodo per la preparazione dei maestri dei sordomuti presso il Regio istituto dei sordomuti di Milano continueranno ad essere conferiti mediante incarico con la retribuzione prevista nella tabella annessa F.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 novembre 1925, n. 2483
3Il Regio Decreto 15 novembre 1925, n. 2483, ha disposto (con l'art, 1, comma 1 del Regolamento) che "La Scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi od assistenti, [...] sorgera' in Roma in forza di convenzione tra un istituto di ciechi eretto in ente morale ed il Ministero della pubblica istruzione da approvarsi di concerto con il Ministro per le finanze".
Testo vigente dal 10 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva