Art. 183
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[1](Art. 12, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]Nelle scuole elementari l'esame del profitto degli alunni di ciascun anno scolastico, esclusion fatta delle classi infantili preparatorie, si svolge in classe sotto la guida dell'insegnante e con la partecipazione di un esaminatore nominato dal direttore didattico fra gli insegnanti di classi superiori a quella che viene esaminata.
[3]Per il passaggio alla IV classe ed alla classe VI l'esame si svolgera' dinanzi ad una Commissione di tre membri, fra i quali il maestro della classe esaminata.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva