Art. 183

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[1](Art. 12, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]((Alle classi 2ª, 3ª, 5ª ed alle classi intermedie del corso integrativo gli alunni sono promossi mediante scrutinio; sono invece promossi alle classi 4ª e 6ª e prosciolti dall'obbligo mediante esami che hanno luogo nelle forme ed alle condizioni fissate dal regolamento.

[3]Gli alunni, che nello scrutinio o negli esami non abbiano ottenuto la promozione per aver dato insufficiente prova in non piu' di due materie, sono ammessi a sostenere su tali materie una nuova prova all'inizio del successivo anno scolastico, secondo le norme dettate dal regolamento)).

Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art183 · fonte su Normattiva