Art. 183
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 12, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]((Alle classi 2ª, 3ª, 5ª ed alle classi intermedie del corso integrativo gli alunni sono promossi mediante scrutinio; sono invece promossi alle classi 4ª e 6ª e prosciolti dall'obbligo mediante esami che hanno luogo nelle forme ed alle condizioni fissate dal regolamento.
[3]Gli alunni, che nello scrutinio o negli esami non abbiano ottenuto la promozione per aver dato insufficiente prova in non piu' di due materie, sono ammessi a sostenere su tali materie una nuova prova all'inizio del successivo anno scolastico, secondo le norme dettate dal regolamento)).
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva