Art. 186
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[1](Art. 1, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).
[2]Nelle scuole elementari e popolari pubbliche o private non possono essere adottati libri di testo che non siano compresi nell'«elenco ufficiale dei libri di testo» o nei supplementi periodici all'elenco medesimo, che, a cura del Ministero della pubblica istruzione, vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926 · versione 0 su Normattiva