Art. 186
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[1](Art. 1, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).
[2]Nelle scuole elementari e popolari pubbliche o private non possono essere adottati libri di testo che non siano compresi nell'«elenco ufficiale dei libri di testo» o nei supplementi periodici all'elenco medesimo, che, a cura del Ministero della pubblica istruzione, vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale.
[3]((La disposizione del comma precedente e' estesa dall'anno 1925-26 ai libri di cultura generale per i corsi integrativi di avviamento professionale)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva