Art. 187
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[1](Art. 2, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).
[2]Gli editori o gli autori che intendano introdurre i loro libri di testo nelle scuole elementari debbono farne domanda in carta legale al Regio provveditore agli studi della Regione, nella quale hanno il loro domicilio, a meno che non si tratti di libri di testo destinati in modo speciale alle scuole di una determinata Regione, nel qual caso la domanda dovra' essere indirizzata al provveditore agli studi di quella Regione.
[3]Alla domanda debbono essere unite:
- a)cinque copie a stampa o in bozza di stampa, nitidamente impresse, di ciascun testo;
- b)la quietanza del versamento di una tassa di L. 75 per ogni volume destinato alle prime due classi elementari: di L. 100 per ogni altro volume.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926 · versione 0 su Normattiva