Art. 187
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 2, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).
[2]((Gli editori e gli autori, che intendono introdurre i loro libri nelle scuole elementari e nei corsi integrativi, debbono fare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione.
[3]Il termine utile per la presentazione di detta domanda e' fissato dal Ministero.
[4]Alla domanda devono essere unite:
- a)cinque copie a stampa o in bozze di stampa, corredate delle eventuali illustrazioni e nitidamente impresse, di ciascun volume, sul quale deve essere l'indicazione precisa del prezzo di vendita;
- b)la quietanza del versamento di una tassa di L. 120 per ogni volume)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva