Art. 187

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

[2]((Gli editori e gli autori, che intendono introdurre i loro libri nelle scuole elementari e nei corsi integrativi, debbono fare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione.

[3]Il termine utile per la presentazione di detta domanda e' fissato dal Ministero.

[4]Alla domanda devono essere unite:

  • a)cinque copie a stampa o in bozze di stampa, corredate delle eventuali illustrazioni e nitidamente impresse, di ciascun volume, sul quale deve essere l'indicazione precisa del prezzo di vendita;
  • b)la quietanza del versamento di una tassa di L. 120 per ogni volume)).

Testo vigente dal 15 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art187 · fonte su Normattiva