Art. 2

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[1](Art. 3, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

[2]Il Consiglio scolastico e' composto di sei membri, oltre il presidente, e cioe' di un preside di scuole medie governative, di un sanitario e di altre quattro persone che abbiano speciale conoscenza dell'ordinamento della istruzione elementare e dei particolari bisogni della scuola.

[3]I membri del Consiglio scolastico sono nominati per decreto ministeriale.

[4]Restano in ufficio un triennio e sono riconfermabili.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art2 · fonte su Normattiva