Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 3, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Il Consiglio scolastico e' composto di sei membri, oltre il presidente, e cioe' di un preside di scuole medie governative, di un sanitario e di altre quattro persone che abbiano speciale conoscenza dell'ordinamento della istruzione elementare e dei particolari bisogni della scuola.
[3]I membri del Consiglio scolastico sono nominati per decreto ministeriale.
[4]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 7 GENNAIO 1926, N. 209 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 1927, N. 496)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva