Art. 221
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[1](Art. 7, R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130).
[2]Nulla e' innovato per quanto concerne i posti di primi ispettori e di ispettori.
[3]I posti di ispettori eventualmente coperti per incarico sono attribuiti in via definitiva entro un quinquennio dal 1° ottobre 1923 con le modalita' stabilite dal R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130.
[4]A tal fine, fino alla nomina definitiva degli ispettori delle zone alloglotte e mistilingui, sono lasciati disponibili tanti posti d'ispettori quanti sono quelli conferiti per incarico.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 7 ottobre 1926 · versione 0 su Normattiva