Art. 221
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[1](Art. 7, R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130).
[2]Nulla e' innovato per quanto concerne i posti di primi ispettori e di ispettori.
[3]((Gli ispettori incaricati di cui all'art. 2 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130, saranno assunti nel ruolo dei Regi ispettori scolastici, quando a giudizio dell'Amministrazione, essi abbiano dato prova di idoneita' alle funzioni ispettive)).
[4]A tal fine, fino alla nomina definitiva degli ispettori delle zone alloglotte e mistilingui, sono lasciati disponibili tanti posti d'ispettori quanti sono quelli conferiti per incarico.
Testo vigente dal 7 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva