Art. 231
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[1](Art. 20, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]I maestri abilitati all'insegnamento in una lingua diversa dall'italiana hanno diritto di essere preferiti anche per l'insegnamento dell'italiano nelle classi delle scuole cui appartengono, purche' sostengano e superino i relativi esami di italiano, che saranno indetti alla fine di ciascun anno scolastico, con ordinanza del ministro dell'istruzione, che avra' valore di regolamento.
[3]Analogamente i maestri abilitati all'insegnamento dell'italiano hanno diritto ad essere preferiti anche per l'insegnamento della seconda lingua nelle classi delle scuole cui appartengono, a condizione che sostengano e superino i relativi esami della seconda lingua, che caricano indetti parimenti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, alla fine di ciascun anno scolastico.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 5 gennaio 1926 · versione 0 su Normattiva