Art. 231
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[1](Art. 20, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]((I maestri, che ottennero l'abilitazione all'insegnamento elementare in una lingua diversa dell'italiana, potranno conseguire l'abilitazione ad insegnare la lingua italiana, purche' superino i relativi esami che saranno indotti alla fine di ciascun anno scolastico con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
[3]I maestri alloglotti attualmente in servizio, che non siano in possesso della abilitazione ad insegnare in italiano, potranno essere conservati nell'insegnamento, a condizione che essi conseguano, entro un biennio, il titolo di cui al precedente comma)).
Testo vigente dal 5 gennaio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva