Art. 255

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[1](Art. 31, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]Limitatamente al triennio dal 19 novembre 1923 per i servizi di direzione nelle scuole affidate alle istituzioni culturali di cui all'art. 59 il ministro della pubblica istruzione ha facolta' di comandare presso le dette istituzioni Regi ispettori scolastici, direttori didattici governativi, professori ordinari di scuole medie governative e funzionari dei ruoli dipendenti in numero complessivo non superiore ai 15. Ad essi sara' conservata la sede per tutta la durata del comando se non si oppongano imprescindibili necessita' di servizio.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art255 · fonte su Normattiva