Art. 255
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[1](Art. 31, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]((...)) per i servizi di direzione nelle scuole affidate alle istituzioni culturali di cui all'art. 59 il ministro della pubblica istruzione ha facolta' di comandare presso le dette istituzioni Regi ispettori scolastici, direttori didattici governativi, professori ordinari di scuole medie governative e funzionari dei ruoli dipendenti in numero complessivo non superiore ai 15. Ad essi sara' conservata la sede per tutta la durata del comando ((...)).
[3]((Per la direzione tecnica locale delle scuole di qualsiasi tipo le Associazioni delegate, assumendo a loro carico le spese di supplenza, possono col consenso del Regio provveditore o della Amministrazione comunale, se trattasi di Comuni autonomi, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che percio' la carriera scolastica di questi sia interrotta)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva