Art. 3

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[1](Art. 4, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453)

[2]Il Consiglio scolastico si aduna normalmente due volte il mese.

[3]Esso delibera sull'istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole, amministra i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare; approva le deliberazioni comunali aventi per obbietto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare nonche' il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei patronati scolastici.

[4]Da' pareri sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sui trasferimenti per ragioni di servizio, sui ritardi di promozione, sulla idoneita' delle persone chiamate ad impartire l'istruzione religiosa, sulle graduatorie di concorso, sulla istituzione di corsi di lezione a norma dell'art. 29 e sopra ogni altro provvedimento o proposta sul quale il Regio provveditore agli studi reputi opportuno di interpellarlo.

[5]Provvede, inoltre, sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 28 febbraio 1927 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art3 · fonte su Normattiva