Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1927 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 4, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453)

[2]Il Consiglio scolastico si aduna normalmente due volte il mese.

[3]Esso delibera sull'istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole, amministra i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare; approva le deliberazioni comunali aventi per obbietto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare nonche' il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei patronati scolastici.

[4]Da' pareri sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sui trasferimenti per ragioni di servizio, sui ritardi di promozione, sulla idoneita' delle persone chiamate ad impartire l'istruzione religiosa, ((...)), sulla istituzione di corsi di lezione a norma dell'art. 29 e sopra ogni altro provvedimento o proposta sul quale il Regio provveditore agli studi reputi opportuno di interpellarlo.

[5]Provvede, inoltre, sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Testo vigente dal 28 febbraio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art3 · fonte su Normattiva