Art. 3
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[1](Art. 4, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453)
[2]Il Consiglio scolastico si aduna normalmente due volte il mese.
[3]Esso delibera sull'istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole, amministra i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare; approva le deliberazioni comunali aventi per obbietto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare nonche' il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei patronati scolastici.
[4]Da' pareri sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sui trasferimenti per ragioni di servizio, sui ritardi di promozione, sulla idoneita' delle persone chiamate ad impartire l'istruzione religiosa, ((...)), sulla istituzione di corsi di lezione a norma dell'art. 29 e sopra ogni altro provvedimento o proposta sul quale il Regio provveditore agli studi reputi opportuno di interpellarlo.
[5]Provvede, inoltre, sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Testo vigente dal 28 febbraio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 9 su Normattiva