Art. 43
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[1](Art. 12, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106)
[2]Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata annualmente la somma di L. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne.
[3]Fino alla concorrenza di detta somma il Ministero provvede:
[4]1° A mantenere e sussidiare le scuole di metodo per la educazione materna di cui all'art. 39;
[5]2° Ad assicurare nel modo migliore con sussidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926 · versione 0 su Normattiva