Art. 43
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 12, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106)
[2]Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata annualmente la somma di L. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne.
[3]Fino alla concorrenza di detta somma il Ministero provvede:
[4]1° ((A mantenere e sussidiare le scuole presso le quali si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio));
[5]2° Ad assicurare nel modo migliore con sussidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.
Testo vigente dal 15 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva