Art. 47
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[1](Articoli 14 a 16, legge 4 giugno 1911, n. 487; art. 1, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Salve le eccezioni consentite nei casi previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, i Comuni capoluoghi di Provincia e i Comuni capoluoghi di Circondario provvedono, a norma delle leggi e dei regolamenti, all'amministrazione delle scuole elementari; per tutti gli altri Comuni le scuole elementari sono governate dall'Amministrazione scolastica a capo della quale e' il Regio provveditore agli studi.
[3]Al Regio provveditore agli studi spetta, altresi', di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi situati nel territorio della sua circoscrizione.
[4]L'amministrazione delle scuole dei Comuni ai quali, in applicazione dell'art. 16 della predetta legge, fu concessa l'autorizzazione di amministrare direttamente le scuole, e' riassunta dal provveditorato se l'Amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo seguente, e' liquidato, computando a carico del Comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Consiglio comunale in piu' del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva