Art. 47
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[1](Articoli 14 a 16, legge 4 giugno 1911, n. 487; art. 1, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Salve le eccezioni consentite nei casi previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, i Comuni capoluoghi di Provincia e i Comuni capoluoghi di Circondario provvedono, a norma delle leggi e dei regolamenti, all'amministrazione delle scuole elementari; per tutti gli altri Comuni le scuole elementari sono governate dall'Amministrazione scolastica a capo della quale e' il Regio provveditore agli studi.
[3]Al Regio provveditore agli studi spetta, altresi', di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi situati nel territorio della sua circoscrizione.
[4]L'amministrazione delle scuole dei Comuni ai quali, in applicazione dell'art. 16 della predetta legge, fu concessa l'autorizzazione di amministrare direttamente le scuole, e' riassunta dal provveditorato se l'Amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo seguente, e' liquidato, computando a carico del Comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Consiglio comunale in piu' del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.
[5]((Le deliberazioni comunali aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare non sono esecutive se non sono approvate dal Consiglio scolastico o dal Provveditore, secondo le rispettive competenze. Quando il Consiglio comunale o la Giunta municipale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge senza ottenere l'approvazione delle Autorita' scolastiche competenti, si sostituiscono ad essi il Consiglio scolastico e il Provveditore, secondo le rispettive competenze, provocando, ove occorrano, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ai termini dell'art. 220 del Testo Unico della legge comunale e provinciale. Quando l'urgenza del caso lo richieda, nelle ipotesi di questo comma, il Provveditore ha facolta' di deliberare in luogo del Consiglio, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza)).
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva