Art. 59
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 23 ottobre 1926. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 2, comma 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]Le scuole provvisorie istituite dove non concorrano le condizioni per l'istituzione di una scuola classificata sono normalmente gestite, per delega dello Stato, da istituzioni culturali che abbiano personalita' giuridica.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 0 su Normattiva