Art. 59

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[1](Art. 2, comma 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]((Sono scuole non classificate tutte le scuole uniche-miste a piu' classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di Comuni.

[3]Esse sono istituite dai provveditori agli studi e gestite per delega dello Stato da enti di cultura, aventi personalita' giuridica, che da un anno attendano efficacemente al raggiungimento di scopi culturali e che diano affidamento di speciale competenza e capacita' nel campo scolastico elementare)).

Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art59 · fonte su Normattiva